“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”

Art. 54 della Costituzione Italiana

domenica 26 agosto 2012

Di chi è la colpa?

A PROPOSITO DELLA PULIZIA DELLA CITTA’ E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 Chiediamo a voi tutti di leggere gli articoli che seguono. Sono tratti dal capitolato d’appalto firmato dalla Gesam. Sono parte integrante del contratto per cui noi tutti paghiamo la bolletta della Tarsu. Da questi articoli si evince chiaramente che non solo la vigilanza sul servizio spetta all’Amministrazione, ma soprattutto questa ha ampio potere di sanzioni, di rivalsa economica e persino di risoluzione del contratto.

SE LA CITTA’ E’ SPORCA LE RESPONSABILITA’ SONO PRECISE

Art. 31 – Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono all’Amministrazione aggiudicatrice e possono essere esercitati anche tramite soggetti terzi di ciò appositamente incaricati dalla stessa Amministrazione aggiudicatrice, che sono conseguentemente legittimati all’accertamento delle inadempienze. L’accertamento di inadempienze eseguito da altri soggetti incaricati sono tempestivamente comunicati all’Amministrazione aggiudicatrice. 2. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo, l’Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche con l’intervento di altre competenti Autorità, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso il cantiere dell’Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dell’Appaltatore. 3. L’Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste. 4. Le inadempienze sono notificate dall’Amministrazione aggiudicatrice all’Appaltatore in forma scritta. L’Appaltatore può produrre, in forma scritta, le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica delle inadempienze. Qualora le controdeduzioni dell’Appaltatore non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accetta la contestazione e l’Amministrazione aggiudicatrice applica le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, le controdeduzioni dell’Appaltatore non consentono di escludere la sua responsabilità.

 Art. 32 – Penalità 1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare all’Appaltatore le seguenti penalità: a) per il mancato raggiungimento, per fatto imputabile all’Appaltatore, degli obiettivi di legge previsti per la raccolta differenziata di cui all’art. 3, una penalità pari a 5,00 euro/abitante oltre al 95% delle maggiori spese di smaltimento sostenute, con un minimo di euro 5.000,00 fino a un massimo di euro 50.000,00. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax; b) per il conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento, una penalità da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. La penalità è irrogata tramite apposito provvedimento del Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice e notificato all’Appaltatore con raccomandata A.R. e anticipata via fax; c) per la contaminazione e/o miscelazione di rifiuti una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice; d) per la mancata esecuzione dei servizi in appalto o di singole parti di essi, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. Rientrano nel campo di applicazione di questa penalità, a titolo esemplificativo: la mancata raccolta dei sacchetti, il mancato svuotamento di contenitori, la raccolta indifferenziata di rifiuti differenziati (mancata raccolta per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti separati dagli utenti), il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un’area, il mancato svuotamento dei cestini porta-rifiuti presenti sul territorio. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice; e) per le irregolarità commesse dal personale al servizio dell’Appaltatore, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni, da parte del medesimo personale, una penalità da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice; f) per la mancata presentazione all’Amministrazione aggiudicatrice delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 15, una penalità di euro da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione notificata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La penalità è irrogata dall’Amministrazione aggiudicatrice previa contestazione telefonica e conferma scritta per fax o e-mail eseguita dal Responsabile dell’Appalto designato dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 2. Anche con l’applicazione delle predette penali, l’Appaltatore resta obbligato a rimediare alla mancanza entro ventiquattro ore dalla notifica della contestazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Resta, inoltre, facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi delle inadempienze, come disposto dall’art. 33. 3. Le penalità sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e, se questo non è capiente, su quelli successivi, sino al recupero del credito dell’Amministrazione aggiudicatrice. 4. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento per i maggiori danni.

 Art. 33 – Risoluzione del contratto 1. L’Amministrazione aggiudicatrice può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovata inadempienza da parte dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice stessa, rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto. 2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: a) mancato avvio dell’esecuzione dei servizi entro cinque giorni dal termine previsto dall’art. 2 del presente Capitolato; b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore; c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dall’Amministrazione aggiudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore; d) applicazione a carico dell’Appaltatore di oltre cinque penalità di cui all’art. 32 del presente Capitolato nel periodo di un anno; e) qualora le violazioni delle disposizioni del presente Capitolato comportino l’applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale; f) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danno all’Amministrazione aggiudicatrice; g) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; h) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei gestori ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione al predetto Albo o mancato rinnovo dell’iscrizione stessa; i) accertata inadempienza verso il personale o gli Istituti previdenziali e assistenziali; j) cessione totale o parziale del contratto; k) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 7 del presente Capitolato; l) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore di cui all’art. 36 del Capitolato; m) il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all’art. 36 del Capitolato; n) il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell’appalto; o) l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara all’Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva. 4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi: a) l’Appaltatore non adempie esattamente le obbligazioni assunte; b) l’Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dall’Amministrazione aggiudicatrice, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’appalto; c) l’Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall’Amministrazione aggiudicatrice; d) ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte dall’Appaltatore; e) il ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/ricalcabili/riusabili) agli impianti di smaltimento finale. 5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, l’Amministrazione aggiudicatrice può intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza che l’Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intende senz’altro risolto. 6. La risoluzione del contratto è disposta dall’Amministrazione aggiudicatrice mediante apposito provvedimento. 7. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice: a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese; c) può avvalersi dell’organizzazione dell’impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò finché non sarà stato possibile provvedere in altro modo. 8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore, non possono essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione aggiudicatrice ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

 Art. 34 – Esecuzione d’ufficio 1. Nel caso di mancata ottemperanza dell’Appaltatore ai propri obblighi, l’Amministrazione aggiudicatrice procede a formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro ore. 2. Ove l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio delle attività necessarie per il regolare andamento dell’appalto. In tal caso, l’Amministrazione aggiudicatrice si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sull’Appaltatore. Il recupero delle somme avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito dell’Amministrazione aggiudicatrice. 3. E’ fatto salvo il diritto di escutere la garanzia definitiva. 4. Sono fate salve le azioni legali esperibili da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice per il risarcimento dei maggiori danni.

1 commento:

  1. Leggiamoci bene tutto, ma non è possibile che l'organico sia ritirato 3 volte a settimana con temperature prossime ai 40 gradi...

    RispondiElimina